Sez. U, Sentenza n. 1358 del 05/03/1979 (Rv. 397646 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - FORME.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - REQUISITI - ATTO DI NOMINA - FORME.*
Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con ente pubblico non economico diverso dallo stato (nella specie, opera Sila), il requisito dell'atto di nomina non postula la preventiva emanazione di un provvedimento formale con quel preciso oggetto, ma puo essere ricavato anche da un atto successivo al conferimento dell'incarico, che di fatto ha dato inizio al rapporto stesso, ove da esso si evinca l'inequivoca volonta dell'ente di utilizzare in modo continuativo le prestazioni del dipendente per i propri scopi istituzionali e con il suo inserimento nella propria organizzazione (nella specie, provvedimento del Presidente dell'opera, che, nel disporre adeguamenti del trattamento economico, conteneva la constatazione della decorrenza e della regolarita del servizio in precedenza prestato dal dipendente). (V 5458/77, mass n 389112; (V 14/74, mass n 367500).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)