Sez. U, Sentenza n. 5458 del 15/12/1977 (Rv. 389112 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - ATTO DI NOMINA - PROVVEDIMENTO FORMALE E TIPICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - ATTO DI NOMINA - PROVVEDIMENTO FORMALE E TIPICO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Al fine della configurabilita di un rapporto di pubblico impiego con ente pubblico non economico, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle pretese, anche a contenuto patrimoniale, che trovino titolo diretto ed immediato nel rapporto medesimo, la sussistenza del requisito dell'atto di nomina non postula provvedimenti formali e tipici di assunzione, specie rispetto ad enti minori non soggetti, in proposito, a procedure rigorose ed inderogabili, ma va riscontrata ogni qual volta l'ente stesso, con qualsiasi atto, contestuale o successivo al conferimento dell'incarico, e pur se illegittimo per incompetenza dell'organo che l'ha emesso o per altra causa, abbia manifestato la volonta di inserire il dipendente nella propria organizzazione, in via stabile, anche se temporanea, utilizzandone le prestazioni per la realizzazione dei propri scopi istituzionali. (Conf 14/74, mass n 367500; (Conf 2900/73, mass n 366529).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)