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Sez. L, Sentenza n. 999 del 28/01/2000 (Rv. 533277 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Esclusione degli aumenti della contingenza posteriori al 31 gennaio 1977 ex art. 1 D.L. n. 12 del 1977 - Applicazione all'anzianità maturata anteriormente a tale data - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533277-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

L'esclusione degli scatti della contingenza maturati dopo il 31 gennaio 1977 dal calcolo dell'indennità di anzianità, per il "blocco" di cui all'art. 1 del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977, che ha modificato l'art. 2121 cod. civ., è applicabile non solo all'anzianità maturata successivamente a tale data, ma anche a quella pregressa. Ed infatti sia nel testo della norma, sia nell'accordo confederale del 26 gennaio 1977 - nel cui contesto va inquadrata la normativa del "blocco" - viene stabilito che dal 1 febbraio 1977 non si deve più tener conto degli scatti successivamente maturati, senza alcuna distinzione per gli accantonamenti già esistenti (ai quali, oltretutto, si riferiscono esplicitamente i lavori parlamentari relativi al D.L. n. 12 del 1977); né alcun argomento contrario può trarsi dalle sentenze della Corte costituzionale n. 142 del 1980 e n. 83 del 1988, che, al contrario, ravvisando nelle disposizioni del 1977 una ragionevole e giustificata finalità di contenimento del costo del lavoro sino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, hanno anche riconosciuto che dal congelamento della contingenza sono rimasti esclusi i soli lavoratori assunti dopo il 1 febbraio 1977.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)