Sez. L, Sentenza n. 9627 del 12/09/1995 (Rv. 493989 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Depurazione delle voci retributive dagli aumenti della contingenza posteriori al 31 gennaio 1977 - Reinserimento graduale delle stesse ex art. 5 legge n. 297 del 1982 - Distinzione fra retribuzione normale ed altre componenti della stessa - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità tutte le voci retributive utilmente computabili devono essere depurate degli aumenti dell'indennità di contingenza posteriori al 31 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 1991, salvo il graduale reinserimento secondo il meccanismo di recupero previsto dall'art: 5, commi secondo e terzo della legge 29 maggio 1982, n. 297, senza che ai fini dell'anzidetta determinazione si possa distinguere tra retribuzione normale ed altre componenti della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)