Sez. L, Sentenza n. 5828 del 06/11/1982 (Rv. 423580 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITO DI NON FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE POSTO A FONDAMENTO DI DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CREDITO DI NON FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE POSTO A FONDAMENTO DI DOMANDA RICONVENZIONALE DI CONDANNA - ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
La compensazione giudiziale è ammessa solo qualora il giudice riconosca che il credito opposto sia di facile e pronta liquidazione, mentre, nell'opposta ipotesi, qualora lo stesso credito sia posto a fondamento di una specifica domanda riconvenzionale di condanna, il giudice, emessa la condanna sul credito non estinto per compensazione, deve a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. accertare l'esistenza di tale credito che, pur non operando come compensativo, è però fatto valere anche per ottenere una pronunzia di condanna.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)