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Sez. U, Sentenza n. 2004 del 21/05/1975 (Rv. 375715 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'IACP ED I PORTIERI DEGLI EDIFICI DI SUA PROPRIETA - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - STABILITA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375715-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - RAPPORTO D'IMPIEGO TRA L'IACP ED I PORTIERI DEGLI EDIFICI DI SUA PROPRIETA - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - STABILITA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*

La stabilita del rapporto di lavoro non influisce sul carattere pubblico o privato di esso. Pertanto, ancorche l'art 95 del regolamento organico dettato per il personale di un istituto autonomo case popolari stabilisca che 'i posti di portiere non fanno parte della tabella organica ed il loro numero e variabile in rapporto alla necessita del serviziò, ancorche, cioe, il rapporto d'impiego tra l'istituto e il portiere non presenti il carattere della stabilita, nondimeno esso rapporto va qualificato come di pubblico impiego, soggetto, come tale, alla giurisdizione amministrativa. Ad esso, pertanto, non si applica la legge 15 luglio 1966 n 604. (V 2115/74, mass n 370421).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)