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Sez. 1, Sentenza n. 65 del 10/01/1977 (Rv. 383570 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA - TERMINE - PRIMO ATTO DIFENSIVO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITA.*
Stato
decisa il 1977-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383570-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA - TERMINE - PRIMO ATTO DIFENSIVO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI RIASSUNZIONE - TEMPESTIVITA.*

La domanda riconvenzionale deve essere proposta con il primo atto difensivo (normalmente la comparsa di risposta) che va depositato, con il fascicolo, al momento della Costituzione in giudizio: deve, pertanto, ritenersi tempestiva la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto con l'atto riassuntivo del processo, che sia rimasto quiescente per inattivita delle parti, dal momento che queste possono validamente costituirsi in giudizio non solo nei termini programmaticamente fissati dagli artt 165 e 166 cod proc civ, ovvero fino alla prima udienza fissata davanti al giudice istruttore a norma dell'art 171 cod proc civ, ma anche fino alla prima udienza di riassunzione, ai sensi dell'art 307 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)