Sez. 1, Sentenza n. 2381 del 22/04/1981 (Rv. 413142 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCIDENTALE - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO RIMASTO QUIESCENTE - PRIMA COMPARSA EX ART 343 COD PROC CIV - ASSIMILABILITA - CONSEGUENZE - GRAVAME INCIDENTALE PROPOSTO IN UN ATTO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA - RICHIAMO A TALE GRAVAME CONTENUTO NELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INCIDENTALE - IN GENERE - MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO RIMASTO QUIESCENTE - PRIMA COMPARSA EX ART 343 COD PROC CIV - ASSIMILABILITA - CONSEGUENZE - GRAVAME INCIDENTALE PROPOSTO IN UN ATTO SUCCESSIVO - INAMMISSIBILITA - RICHIAMO A TALE GRAVAME CONTENUTO NELL'ATTO DI RIASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
L'atto con cui l'appellato riassuma il processo d'appello, rimasto quiescente per mancata Costituzione di tutte le parti dopo la notificazione dell'impugnazione, e assimilabile alla 'prima comparsà con cui, a norma dell'art 343 cod proc civ, deve essere proposto l'appello incidentale e, pertanto, e inammissibile il gravame incidentale che venga proposto in un atto ad esso successivo (nella specie: comparsa di risposta depositata al momento della Costituzione in giudizio), a nulla rilevando l'eventuale mero richiamo a tale gravame contenuto nell'atto di riassunzione, data la carenza dei requisiti dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesti dall'art 342 cod proc civ. (V 5664/78, mass n 395441; (V 65/77, mass n 383570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)