Sez. L, Sentenza n. 2889 del 14/02/2004 (Rv. 570132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzo ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Riferimento al danno biologico - Esclusione - Rilevanza delle pronunzia della Corte Costituzionale in argomento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE
In base alla disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2000, n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo a carico dell'INAIL previsto in caso di malattia professionale non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, né spiegano rilevanza in tal senso le sentenze della Corte Costituzionale (n. 87 del 1991 e nn. 560 - 561 del 1987) che hanno auspicato il rafforzamento della tutela del lavoratore, avendo la Corte ritenuto di doversi astenere da un intervento additivo, riservato al legislatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)