diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003 (Rv. 565532 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Disciplina ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Copertura assicurativa - Estensione al danno biologico - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565532-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In base alla disciplina di cui al d.P.R. n.1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo a carico dell'INAIL previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale contenuta nelle sentenze n. 319 del 1989 e 356 e 485 del 1991, non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale", deve pertanto escludersi che parte del danno biologico risulti coperto dalla rendita corrisposta dall'INAIL per la riduzione della capacità di lavoro generica, giacché la indennità erogata dall'INAIL sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico - fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)