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Sez. 2, Sentenza n. 910 del 08/05/1967 (Rv. 327114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - LIMITI.*

Al giudice di appello compete il potere di qualificazione giuridica del rapporto, anche in Mancanza di una specifica impugnazione ed indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purche egli non esuli dall'ambito delle questioni a lui riproposte, lasci inalterati il petitum e la causa petendi, e nella motivazione sia implicita la ripulsa dei diversi criteri seguiti nel precedente grado. Tuttavia, e presupposto indeclinabile dell'Esercizio del suddetto potere, il pieno e compiuto accertamento degli Atti e fatti che formano oggetto della controversia, da inquadrare nell'esatta disciplina giuridica. Conseguentemente, qualora il giudice di primo grado, ritenendo pacifici determinati fatti, abbia attribuito all'Azione una certa qualificazione giuridica, non puo il giudice di appello qualificare diversamente l'Azione, limitandosi ad affermare che i fatti sono controversi per effetto della proposizione di impugnazioni incidentali, senza sottoporre a riesame critico il complesso degli Atti e fatti ritenuti pacifici dal giudice di primo grado. (Cfr.320139).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)