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Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 17/02/1999 Ud. (dep. 19/05/1999) Rv. 213462 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Natura istantanea - Necessità - Esclusione - Ragioni - Prolungamento nel tempo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213462-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

In tema di circostanza attenuante per stato d'ira (art. 62 n. 2 cod. pen.), la provocazione, oltre che istantanea, può essere lenta protraendosi nel tempo senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione da produrre nel perseguitato una "conflagrazione reattiva", ma determinando tuttavia in questi una "accumulazione" degli stimoli psichici cui è stato esposto, destinata ad esplodere, all'occasione, nel comportamento violento reattivo all'altrui fatto ingiusto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)