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Sez. L, Sentenza n. 4913 del 13/08/1981 (Rv. 415658 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENZA NEL LAVORATORE DI PREDISPONENTI AFFEZIONI MORBOSE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415658-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENZA NEL LAVORATORE DI PREDISPONENTI AFFEZIONI MORBOSE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per causa violenta, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve intendersi un fatto, una Azione, una forza agente dall'esterno, rapida e intensa che, generata dal lavoro, sia causa efficiente del danno, anche se nel lavoratore preesistono predisponenti affezioni morbose, fermo restando, peraltro, che tale nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione che renda quanto meno probabile il collegamento fra l'infortunio e l'alterazione della normale capacità psicofisica di lavoro. (V. 4383/77; (V. 1514/71).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)