Sez. L, Sentenza n. 49 del 05/01/1983 (Rv. 424840 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENZA NEL LAVORATORE DI UNA CONDIZIONE PREDISPONENTE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE - PREESISTENZA NEL LAVORATORE DI UNA CONDIZIONE PREDISPONENTE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Lo sforzo lavorativo idoneo ad assurgere - pur in difetto dei requisiti della eccezionalità, della straordinarietà ed imprevedibilità a causa violenta d'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è quello che, consistendo in un'erogazione, concentrata nel tempo, di energia fisica al fine di vincere una resistenza o una forza peculiare del lavoro, abbia determinato, con Azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore, ancorché in concorso con una condizione predisponente. L'accertamento del giudice del merito, che abbia ritenuto un determinato sforzo lavorativo non causa ma solo fattore rivelatore della diminuzione dell'attitudine al lavoro, è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (Conf 4913/81, mass n 415658, sulla prima parte; (Conf 4500/81, mass n 415213, sulla prima parte; (Conf 6245/80, mass nn 410186 e 410185, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)