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Sez. U, Sentenza n. 1647 del 12/03/1980 (Rv. 405243 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - NOZIONE - DOMANDA PROPOSTA AL GIUDICE ITALIANO DA UNA SOCIETA STRANIERA PER LA CONDANNA DI UN SOCIO ITALIANO AL PAGAMENTO DI SOMME RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL SOCIO DEDUCENTE L'ILLEGITTIMITA DI UNA DELIBERA DI AMMISSIONE DI ALTRO SOCIO - CONNESSIONE TRA LE DOMANDE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405243-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - NOZIONE - DOMANDA PROPOSTA AL GIUDICE ITALIANO DA UNA SOCIETA STRANIERA PER LA CONDANNA DI UN SOCIO ITALIANO AL PAGAMENTO DI SOMME RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL SOCIO DEDUCENTE L'ILLEGITTIMITA DI UNA DELIBERA DI AMMISSIONE DI ALTRO SOCIO - CONNESSIONE TRA LE DOMANDE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La giurisdizione del giudice italiano rispetto allo straniero, ai sensi dell'art 4 n 3 cod proc civ, per 'connessioné fra la domanda proposta contro lo straniero medesimo ed altra pendente davanti a detto giudice, ricorre nel caso di unicita del rapporto o della situazione giuridica da cui traggono origine contrapposte pretese. Pertanto, con riguardo alla domanda proposta al giudice italiano da una societa straniera, per conseguire la condanna di un socio italiano al pagamento di somme, in relazione al rapporto sociale, l'indicata connessione deve essere ravvisata per la domanda riconvenzionale con la quale detto socio contesti la legittimita di una delibera di ammissione di altro socio, non per conseguire una pronuncia costitutiva dell'estromissione di quest'ultimo, ma solo come mezzo al fine della Determinazione dei rapporti di dare ed avere con la societa stessa. (V 2166/77, mass n 385892).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)