diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2166 del 25/05/1977 (Rv. 385892 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - CONDIZIONI - DIPENDENZA DAL TITOLO DELL'ATTORE - ESTREMI - IDENTITA O COMUNANZA DELLA CAUSA PETENDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385892-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - CONDIZIONI - DIPENDENZA DAL TITOLO DELL'ATTORE - ESTREMI - IDENTITA O COMUNANZA DELLA CAUSA PETENDI - ESCLUSIONE.*

La dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 36 cod proc civ, non postula l'identita o la comunanza della causa petendi, ma ricorre ogni qualvolta la riconvenzionale medesima tragga fondamento dalla stessa situazione o rapporto giuridico fatti valere dall'attore. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la ricorrenza dell'indicato requisito, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta dal chiamato in garanzia contro il chiamante, per il ristoro di danni derivanti dai medesimi fatti illeciti sui quali si fondava la pretesa dell'attore e la chiamata in garanzia). (V 1176/75, mass n 374611).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)