Sez. L, Sentenza n. 3661 del 08/04/1991 (Rv. 471579 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione. | Equivalenza o meno delle nuove rispetto a quelle precedentemente svolte - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa a dipendente ENEL.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione.
Ai fini dell'accertamento dell'equivalenza o meno, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., delle nuove mansioni assegnate al lavoratore e quelle precedentemente svolte, la previsione del contratto collettivo che classifichi sia le une che le altre nel medesimo livello professionale e retributivo non vincola in modo assoluto la valutazione del giudice del merito, il quale dovrà accertare se il mutamento non comporti un aggravio della prestazione, non pregiudichi il lavoratore sul piano della carriera, importando la dispersione del corredo di nozioni ed esperienze acquisite, ed incida sulla categoria e sul grado di appartenenza determinando una collocazione più sfavorevole nella gerarchia dell'impresa. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ravvisato la violazione dell'art. 2103 cod. civ. in relazione all'assegnazione di un dipendente dell'ENEL con la qualifica di elettromeccanico provetto-turnista a compiti di elettricista provetto di nuclei di distribuzione, in considerazione degli aspetti sostanziali di diversità delle nuove mansioni, rappresentati dall'esercizio di attività fisiche del tutto nuove e del pericoloso contatto con linee ad alta tensione in luogo dei conosciuti motori di alimentazione di centralina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)