Sez. 1, Sentenza n. 10684 del 11/08/2000 (Rv. 539495 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Tutela della concorrenza - Ragioni - Fondamento - Abbassamento dei costi di produzione - Legittimità - Limiti.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE
La ragione della assunzione della "concorrenza" a valore da proteggere consiste nella esigenza di consentire una competizione che premi l'efficienza assicurando la sostituibilità, da parte del consumatore, dei prodotti che soddisfano la medesima esigenza. Sotto un tal riguardo, la scelta di abbassare i costi di produzione di uno specifico bene aggredisce legittimamente la clientela del concorrente, se è conseguita attraverso mezzi leciti. Non è legittima, invece, se adopera mezzi che escludono la consapevolezza del consumatore nella scelta, e se fa premio sull'handicap costituito, per i concorrenti, dall'osservanza delle norme che regolano l'offerta di quello specifico prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)