Sez. 3, Sentenza n. 1403 del 23/02/1983 (Rv. 426223 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - DISCRIMINAZIONE NEI PREZZI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - DISCRIMINAZIONE NEI PREZZI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 cod. civ., la discriminazione nei prezzi sussiste, nei rapporti con gli altri contraenti, quando si faccia applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, non quando la richiesta diversità di corrispettivo monetario esprima un ragionevole rapporto proporzionale fra controprestazioni globalmente considerate. Pertanto - poiché nel caso dei concessionari di vendita, l'impegno loro di vendere, gli obblighi ad esso complementari ed il peculiare rapporto di cooperazione stretto con il concedente hanno, nel loro insieme, una Rilevanza tale, anche economica, che giustifica obbiettivamente un trattamento singolare nella dinamica dei prezzi praticati nel circuito distributivo - un terzo non può pretendere, per il principio della libera e leale concorrenza, di ottenere dal concedente di vendita le condizioni da lui praticate ai concessionari, in quanto tale pretesa si traduce in un tentativo di arbitrario inserimento del terzo nella rete di distribuzione altrui con attentato alla libertà di scelta del contraente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)