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Sez. U, Ordinanza n. 23219 del 14/07/2026 (Rv. 679312-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Affermazione della responsabilità erariale - Proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto - Asserita incoerenza tra giudizi - Questione di merito e non di giurisdizione.
Stato
decisa il 2026-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679312-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione, sicché la dedotta incoerenza tra l'avvenuto proscioglimento in sede penale e l'affermata sussistenza della responsabilità erariale, in relazione alla medesima condotta, non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.

Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)