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Sez. 2, Sentenza n. 861 del 20/03/1969 (Rv. 339222 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NOZIONE - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA UN SOGGETTO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO DI RIMBORSARGLI LA QUOTA DEL MUTUO CONCESSO DALLO STATO CONGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339222-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - NOZIONE - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA UN SOGGETTO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO DI RIMBORSARGLI LA QUOTA DEL MUTUO CONCESSO DALLO STATO CONGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA.*

A norma dell'art.1277 cod.civ., obbligazioni pecuniarie, soggette come tali al principio normalistico, sono quelle originariamente costituite in valuta e non quelle che si traducono in espressione monetaria per sopravvenute vicende del rapporto, ossia per sostituzione al primitivo oggetto dell'obbligazione di una quantita di denaro che ne rappresenti l'equivalente. In quest'ultimo caso il debito tradotto in denaro, appunto perche e la risultante di una relazione di equivalenza, suole denominarsi debito di valore ed assume logicamente il suo indice quantitativo nel momento della liquidazione. (nella specie, e stato definito debito di valuta l'obbligazione, assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, di rimborsare una quota del mutuo concesso congiuntamente ad entrambi dallo stato ed utilizzato nella costruzione di un edificio in conformita del vincolo derivante dalla concessione di detto mutuo). (V.227-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)