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Sez. 1, Sentenza n. 4184 del 06/05/1987 (Rv. 452938 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - CREDITO DEL SOCIO USCENTE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452938-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - CREDITO DEL SOCIO USCENTE - PRINCIPIO NOMINALISTICO - APPLICABILITÀ.*

Il credito di cui all'art. 2289 cod. civ. relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ. (V 5407/83, mass n 430328; (V 1713/81, mass n 412395; (V 1427/74, mass n 369509; (V 589/71, mass n 350300; (V 861/69, mass n 339222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)