Sez. 4, Sentenza n. 2033 del 22/08/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 206439 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Nei confronti di alcuni coindagati - Fatto nuovo sopravvenuto nei confronti degli altri - Sussistenza - Valutazione ai fini della decisione sulla revoca richiesta da questi ultimi - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In caso di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di più soggetti, costituisce fatto nuovo sopravvenuto - di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione della richiesta di revoca anticipata da taluni di costoro ai sensi dell'art. 299 comma primo cod. proc. pen. - quello consistente nella pronuncia adottata dal giudice del riesame con la quale la misura sia stata effettivamente revocata nei confronti degli altri coindagati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)