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Sez. 2, Sentenza n. 5165 del 04/11/1999 Cc. (dep. 01/12/1999) Rv. 214667 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Sussistenza di un giudicato cautelare - Allegazione di elementi nuovi ai fini della revoca - Necessità - Diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in diverso procedimento cautelare nei confronti di coindagato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214667-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

In tema di revoca delle misure cautelari, il "fatto nuovo" ovvero l' "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nell'istanza di revoca non erano stati allegati elementi nuovi e diversi da quelli già posti a base di precedente provvedimento sul quale si era formato il giudicato cautelare, bensì era stata esclusivamente dedotta la circostanza di una diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in separato procedimento de libertate relativo a coimputato in analoga posizione, ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza medesima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)