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Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 23/05/1981 (Rv. 413960 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - CASE COSTRUITE DALL'UNIONE EDILIZIA MESSINESE - ASSOGGETTAMENTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA EX LEGGE N 225 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413960-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - CASE COSTRUITE DALL'UNIONE EDILIZIA MESSINESE - ASSOGGETTAMENTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA EX LEGGE N 225 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*

Le case costruite dall'Unione edilizia messinese attraverso la propria Agenzia separata - inizialmente istituita dalla legge 13 luglio 1910 n 466 come Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto e che ha assunto l'attuale denominazione con il RD 18 giugno 1914 n 700 - nell'ambito dell'espletamento dell'attivita di gestione delle aree trasferite con la citata legge n 466 del 1910 al comune di Messina e quindi per conto di quest'ultimo al fine di soddisfare le esigenze del medesimo, del tutto estranee a quelle dell'edilizia abitativa generalizzata, non sono soggette alla cessione in proprieta in favore di coloro che le abitano a norma della legge 30 marzo 1965 n 225 (sulla cessione in proprieta degli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti) e cio soprattutto ove si tratti di immobili di civile abitazione e non anche di case economiche o di case per impiegati governativi, che costituiscono le due sole categorie di abitazioni costruite dalla azienda separata con i fondi all'uopo erogati dallo stato, mentre e irrilevante che, in epoca molto successiva ed in relazione alla classificazione catastale stabilita con DM 19 febbraio 1962, gli appartamenti controversi siano stati qualificati di tipo economico. Tale qualificazione, infatti, avente un effetto limitato alla Determinazione della rendita catastale dei singoli appartamenti non vale a ricondurre l'edificio nella categoria delle case economiche, intesa come nuove unita incrementative, destinate a soddisfare le esigenze abitative di determinate categorie di cittadini.*

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1910 num. 466, Regio Decr. 18/06/1914 num. 700, DM 19/02/1962, Legge 30/03/1965 num. 225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)