Sez. 5, Sentenza n. 15235 del 06/08/2004 (Rv. 575277 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Immobili - Classificazione catastale - Appartamenti di tipo "economico e popolare" - Realizzazione mediante finanziamenti pubblici - Automaticità del relativo classamento catastale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - CONTENZIOSO IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di controversie tributarie concernenti la classificazione catastale di un'unità immobiliare, non assume rilievo determinante ed esaustivo, per la relativa collocazione nella categoria "economico-popolare" la circostanza che un immobile sia stato realizzato mediante finanziamenti pubblici per l'edilizia residenziale economica e popolare, atteso, da un canto, che le caratteristiche di un immobile a fini catastali attengono soprattutto ad uno stato di fatto che è - come tale - indipendente dalle finalità del finanziamento pubblico (la cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme dagli scopi per i quali esso sia stato concesso), dall'altro, che non necessariamente vì è corrispondenza tra classificazione catastale ai fini dell'attribuzione della rendita e qualificazione ai fini della normativa sull'edilizia popolare ed economica (contenuta in svariate disposizioni legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)