Sez. 6, Ordinanza n. 1483 del 03/12/1974 Cc. (dep. 25/08/1975) Rv. 130699 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELLA INDICAZIONE DEL MEZZO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - FORMA - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRORE NELLA INDICAZIONE DEL MEZZO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE -INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
Essendo i provvedimenti del giudice soggetti ad unico mezzo di impugnazione, l'indicazione nella dichiarazione di impugnazione di un mezzo diverso da quello prescritto e da riportarsi normalmente ad un errore, poiche e da presumere nella parte la volonta di utilizzare il mezzo di impugnazione predisposto dalla legge. Da cio consegue, in aderenza al principio della liberta delle forme nel diritto processuale penale, che deve presumersi che il mezzo di impugnazione proposto e quello consentito dalla legge e pertanto ammissibile anche se erroneamente qualificato dal proponente. L'impugnazione, invece, e inammissibile se, in contrasto con la presunzione suindicata, risulta concretamente accertata la pretesa della parte di valersi di un mezzo di gravame non consentito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)