Sez. L, Sentenza n. 3729 del 09/06/1981 (Rv. 414364 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE RELATIVA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA PER MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE RELATIVA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 116 del 1969 che ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale dell'art 112, tu, n 1124 del 1965, l'Azione per conseguire la rendita per la inabilita conseguente ad una malattia professionale si prescrive col decorso del termine di tre anni, che inizia a decorrere solo dal momento in cui l'inabilita suddetta abbia ridotto la attitudine al lavoro in misura indennizzabile.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)