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Sez. L, Sentenza n. 437 del 18/01/1984 (Rv. 432659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE DIRETTA AL LORO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE DIRETTA AL LORO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*

A norma dell'art. 112 comma primo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni decorrente non già dal momento del verificarsi dell'evento lesivo, bensì da quello del raggiungimento di un grado di inabilità indennizzabile, salva la coincidenza dell'un momento con l'altro, la cui dimostrazione è Onere della parte che eccepisce la prescrizione. (V 3729/81, mass n 414364).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)