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Sez. U, Sentenza n. 34851 del 13/12/2023 (Rv. 669829 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall'Agenzia delle entrate (cd. "comunicazione di scarto") alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669829-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione - nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992 - non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico), in base ad un'interpretazione restrittiva della norma, coerente con l'esclusione della natura tributaria del predetto beneficio, e in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria.

Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)