Sez. U, Ordinanza n. 34559 del 29/12/2025 (Rv. 676990-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Contributo a fondo perduto ex art. 1 d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto “Ristori”) - Controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia relativa alla legittimità dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (cd. decreto "Ristori") appartiene alla giurisdizione del g.o., dovendosene escludere la natura tributaria, in ragione della mancanza del requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 124 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvevano le suddette controversie alla giurisdizione tributaria.
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 25 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)