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Sez. 5 - , Sentenza n. 10682 del 04/05/2018 (Rv. 648062 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Atti di conferimento di immobili in una società di capitali - INVIM - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648062-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE

In tema di INVIM, dal principio affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-42/96 - secondo il quale la direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalle direttive nn. 73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo in una società di capitali - non deriva l'illegittima applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'INVIM ad un'operazione di conferimento di un bene immobile in una società di capitali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)