Sez. 5, Sentenza n. 4222 del 02/03/2004 (Rv. 570723 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Atti di conferimento di immobili ad una società di capitali - INVIM - Applicabilità - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, il principio affermato dalla Corte delle Comunità Europee nella causa C - 42/96, secondo il quale la direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalle direttive nn. 73/79, 73/80, 74/553 e 85/303, va interpretata nel senso che non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile accertato all'atto del conferimento del medesimo in una società di capitali, comporta - per il valore vincolante di tali sentenze - la legittimità dell'applicazione, da parte del competente ufficio finanziario, dell'INVIM ad una operazione di conferimento di ramo di azienda da parte di una società commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)