Sez. 5, Sentenza n. 24058 del 12/11/2014 (Rv. 633381 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 47 bis del d.lgs. n. 546 del 1992 - Identità della sezione che decide il merito con la sezione che decide l'istanza cautelare - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 47 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche letto in combinato disposto con le altre norme del processo tributario, non prevede alcun criterio di necessaria identità tra la sezione della commissione tributaria che provvede sull'istanza cautelare e quella che pronuncia sul merito della controversia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)