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Sez. 3, Ordinanza n. 20494 del 23/09/2009 (Rv. 609471 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istituzione del giudice unico di primo grado - Ripartizione degli affari tra sezione lavoro e sezione ordinaria all'interno dello stesso ufficio giudiziario - Questione di competenza - Inconfigurabilità - Controversie in materia di lavoro - Conseguenze - Impropria pronuncia di incompetenza emessa dal tribunale - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609471-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'indicata pronuncia, poiché il tribunale avrebbe dovuto disporre soltanto il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell'ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)