Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 02/06/1998 (Rv. 515997 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Controversia conseguente - Giudice territorialmente competente - Foro erariale - Applicabilità - Esclusione - Riferimento al domicilio fiscale dell'impresa - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
L'art. 8 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, il quale devolve le controversie tributarie al Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova l'ufficio che ha liquidato il tributo, pone un criterio di competenza eccezionale, rispetto a quello generale del foro della P.A. fissato dall'art. 25 cod. proc. civ. la cui operatività postula che il tributo, al quale si riferisce la controversia, sia stato liquidato ed accertato da un ufficio finanziario. Pertanto, la competenza territoriale sulla domanda diretta ad ottenere il rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale della società nel registro delle imprese, dal momento che il pagamento di tale tributo non richiede alcun intervento di uffici finanziari, essendo il suo ammontare predeterminato per legge, va fissata alla stregua dei criteri stabiliti in via generale dall'art. 25 cod. proc. civ. e, cioè, tenendo conto del luogo "in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione", che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 12 dicembre 1972, nonché dell'art. 1 del D.M. 20 gennaio 1972 - di applicazione immediata anche rispetto ad obbligazioni sorte prima della loro entrata in vigore, trattandosi di disposizioni di natura procedimentale - va individuato con riferimento alla località in cui ha sede il domicilio fiscale della impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 12/12/1972 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)