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Sez. 1, Sentenza n. 5464 del 18/06/1997 (Rv. 505290 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Controversia relativa - Giudice territorialmente competente - Foro erariale - Applicabilità - Esclusione - Riferimento al domicilio fiscale dell'impresa - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505290-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

L'art. 8 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, il quale devolve le controversie tributarie al tribunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova l'ufficio che ha liquidato il tributo, pone un criterio di competenza eccezionale, rispetto a quello generale del foro della pubblica amministrazione fissato dall'art. 25 cod. proc. civ., la cui operatività postula che il tributo, al quale si riferisce la controversia, sia stato liquidato ed accertato da un ufficio finanziario. Pertanto, la competenza territoriale sulla domanda diretta ad ottenere il rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione annuale delle società nel registro delle imprese, dal momento che il pagamento di tale tributo non richiede alcun intervento di uffici finanziari, essendo il suo ammontare predeterminato per legge, va fissata alla stregua dei criteri stabiliti in via generale dall'art. 25 cod. proc. civ. e, cioè, tenendo conto del luogo "in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione", che ai sensi degli artt. 2 del D.M. 12 dicembre 1972, nonché degli artt. 1 del D.M. 14 luglio 1988 e 1 del D.M. 20 gennaio 1992 - di applicazione immediata anche rispetto ad obbligazioni sorte prima della loro entrata in vigore, trattandosi di disposizioni di natura procedimentale - va individuato con riferimento alla località in cui ha sede il domicilio fiscale dell'impresa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., DM Finanze 12/12/1972 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)