Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24867 del 05/12/2016 (Rv. 641763 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Termine per la proposizione del ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Scadenza dopo l'1 gennaio 2015 - Applicabilità del periodo ridotto in base al d.l. n. 132 del 2014.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema d'impugnazioni delle decisioni tributarie di appello, al termine lungo annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui agli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., quest'ultimo nella versione vigente "ratione temporis", va aggiunto il periodo di sospensione feriale che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'1 al 31 agosto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato oltre il 12 ottobre 2015 avverso sentenza depositata in data 10 settembre 2014).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)