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Sez. U, Sentenza n. 21197 del 05/10/2009 (Rv. 609463 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. - Computo in caso di pubblicazione della sentenza nel periodo feriale compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza stessa - Individuazione - Conseguenza.
Stato
decisa il 2009-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609463-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE

Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)