Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 28/02/1984 (Rv. 433522 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - CONVENZIONE PER LA ATTRIBUZIONE DI UN GODIMENTO SEPARATO DEL BENE COMUNE - FORMA VERBALE - IDONEITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - CONVENZIONE PER LA ATTRIBUZIONE DI UN GODIMENTO SEPARATO DEL BENE COMUNE - FORMA VERBALE - IDONEITÀ.*
L'atto scritto, che è necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare, ai sensi dell'art. 1350 n. 11 cod. civ., non occorre invece per la semplice attribuzione, ferma rimanendo la comproprietà, fra gli aventi diritto, di un godimento separato del bene comune che può essere validamente attuata anche con convenzione verbale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)