Sez. 3, Sentenza n. 6225 del 15/07/1987 (Rv. 454518 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE FRAZIONATA DEL GODIMENTO SEPARATO DI UN BENE O DIRITTO COMUNE EREDITARIO - DISTINZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - PORTATA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE FRAZIONATA DEL GODIMENTO SEPARATO DI UN BENE O DIRITTO COMUNE EREDITARIO - DISTINZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - PORTATA.*
A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all'accordo, sottoscrivendo l'atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente. (V 1428/84, mass n 433522; (V 3529/82, mass n 421509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)