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Sez. 2, Sentenza n. 21596 del 18/02/2016 Ud. (dep. 24/05/2016) Rv. 267164 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Nuova intepretazione giurisprudenziale - Applicazione retroattiva - Legittimità secondo le norme CEDU - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267164-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

L'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale, allorquando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Fattispecie di ricettazione, nella quale la S.C. ha escluso l'incidenza del principio, in presenza di un orientamento interpretativo contrastante insorto solo in epoca posteriore rispetto al momento della condotta contestata e riguardante altra incriminazione, posta a tutela di un diverso bene interesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)