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Sez. 3, Sentenza n. 40782 del 06/05/2015 Ud. (dep. 12/10/2015) Rv. 264991 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Deiezioni animali - Fertirrigazione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264991-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La pratica della "fertirrigazione", che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della penale responsabilità per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, con riferimento a fattispecie in cui i liquami zootecnici costituivano una parte marginale dei materiali rinvenuti sull'area interessata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)