diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 04/05/1966 (Rv. 322246 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DI APPELLO - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI GIUDICE CHE HA CONOSCIUTO LA CAUSA IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE DELLA NULLITA - PROCEDIMENTO DI RICUSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322246-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DI APPELLO - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI GIUDICE CHE HA CONOSCIUTO LA CAUSA IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE DELLA NULLITA - PROCEDIMENTO DI RICUSAZIONE - NECESSITA.*

La partecipazione al collegio di un giudice che ha conosciuto della causa in primo grado non comporta la nullita della sentenza di appello in quanto la violazione dell'Obbligo del giudice che ha conosciuto della causa in primo grado di astenersi dal conoscerne nei gradi successivi, ha come unico rimedio quello della ricusazione del giudice nei modi e nei termini di legge. Pertanto, nel caso in cui le parti non si siano avvalse di tale rimedio, nessuna di esse e legittimata poi ad eccepire la nullita della sentenza, richiamandosi alla suaccennata irregolarita processuale. A tal fine nessuna Rilevanza puo riconnettersi al fatto che la causa sia stata spedita a sentenza al cospetto di un numero di magistrati eccedente il numero legale che deve comporre il collegio giudicante, in quanto la composizione del collegio o viene indicata dal Presidente prima della trattazione della causa o emerge dall'anzianita dei partecipanti all'udienza - essendo chiamati a comporre il collegio i giudici piu anziani, salvo il relatore - con la conseguenza che, trattandosi di circostanza agevolmente accertabile, nessun rilevante effetto giuridico puo ricollegarsi alla negligenza della parte nella tutela del proprio interesse. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)