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Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 14/10/1969 (Rv. 343349 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DECISIONE DI UNA CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343349-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLA DECISIONE DI UNA CAUSA GIA CONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - INOSSERVANZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La violazione, da parte del giudice di appello, dell'Obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione, qualora abbia avuto gia occasione di conoscere della causa nel giudizio di primo grado, non comporta la nullita della sentenza cosi emessa, in quanto - a differenza del caso previsto nel n.1 dell'art.51 cod proc civ, nel quale la nullita e imposta dalla necessita di far salvo il precetto generale secondo il quale nessuno puo essere giudice in causa propria - si concreta nella inosservanza di una semplice norma di condotta, contro la quale la parte che crede di avervi interesse puo convenientemente reagire, avvalendosi, nelle forme e nei termini dovuti, del rimedio della ricusazione, che la legge le appresta. (Conf 3371-68 mass n 336397 V 3376-68 massima n 337166 3220-68 massima n 336151 1122-66 massima n 322246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)