Sez. 2, Sentenza n. 7910 del 30/05/2002 (Rv. 554759 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Diritto del professionista - Esclusione o limitazione convenzionale - Validità - Limiti - Fattispecie in relazione ad incarico conferito ad ingegnere.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In materia di compenso a professionista, non è di per se stesso illecito il contratto tra cliente e professionista (nella specie, rispettivamente, Comune ed ingegnere) nel quale sia stata convenuta l'esclusione o la limitazione del diritto del secondo al compenso per la sua opera professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)