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Sez. 2, Sentenza n. 7910 del 30/05/2002 (Rv. 554759 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Diritto del professionista - Esclusione o limitazione convenzionale - Validità - Limiti - Fattispecie in relazione ad incarico conferito ad ingegnere.
Stato
decisa il 2002-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554759-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

In materia di compenso a professionista, non è di per se stesso illecito il contratto tra cliente e professionista (nella specie, rispettivamente, Comune ed ingegnere) nel quale sia stata convenuta l'esclusione o la limitazione del diritto del secondo al compenso per la sua opera professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)