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Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 29/03/1976 (Rv. 379793 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE (INGEGNERE).*
Stato
decisa il 1976-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379793-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE (INGEGNERE).*

Ad eccezione delle ipotesi di inderogabilita legale del compenso, non e per se stesso illecito il contratto tra cliente e professionista (nella specie ingegnere), nel quale sia stata convenuta l'esclusione o la limitazione del diritto del secondo al compenso per la sua opera professionale. (V 1736/68, mass n 333604; (V 3441/62, mass n 255063; (V 518/62, mass n 250807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)