Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 29/03/1976 (Rv. 379793 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE (INGEGNERE).*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE CONVENZIONALE - VALIDITA - LIMITI - FATTISPECIE (INGEGNERE).*
Ad eccezione delle ipotesi di inderogabilita legale del compenso, non e per se stesso illecito il contratto tra cliente e professionista (nella specie ingegnere), nel quale sia stata convenuta l'esclusione o la limitazione del diritto del secondo al compenso per la sua opera professionale. (V 1736/68, mass n 333604; (V 3441/62, mass n 255063; (V 518/62, mass n 250807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)