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Sez. 3, Sentenza n. 1333 del 07/02/2000 (Rv. 533559 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace - Inammissibilità - Conversione del regolamento in ricorso ordinario - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533559-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'art. 46 cod. proc. civ. nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 legge 9 novembre 1991 n. 374 - istitutiva del giudice di pace - prevede l'inapplicabilità nei giudizi innanzi a tale giudice le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice in tema di regolamento necessario o facoltativo di competenza. Ne consegue l'inammissibilità del regolamento di competenza avverso le decisioni del giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso nel ricorso ordinario in cassazione, ove non ricorrano i requisiti formali e sostanziali di tale mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Legge 09/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)