Sez. U, Sentenza n. 803 del 20/11/1999 (Rv. 531350 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace pronunciante esclusivamente sulla competenza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Controversie di valore inferiore ai due milioni - Conversione dell'istanza di regolamento in ricorso ordinario - Ammissibilità - Condizioni - Rilevanza del contenuto della decisione ai fini della sua immediata ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua art.46 cod. proc. civ. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla legge numero 374 del 1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza, tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per Cassazione (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto dagli artt. 339 terzo comma, e 113 secondo comma cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)