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Sez. 3, Sentenza n. 13023 del 21/12/1995 (Rv. 495166 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Eccezione della parte - Deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Conseguenze - Ritardo nella sua formulazione - Rinuncia tacita ad avvalersi del compromesso - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495166-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non comporta deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria - come si verifica invece nel caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale - ma attiene alla sola proponibilità della domanda, onde essa non è vincolata ai limiti propri dell'eccezione di incompetenza e può essere fatta valere in ogni momento del giudizio secondo le regole proprie dell' eccezione sostanziale, senza che l'eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sè integrare una rinunzia tacita, salva tuttavia l'ipotesi di atti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso, quali la deduzione per la prima volta in sede di legittimità della clausola arbitrale, senza mai aver manifestato in alcun modo nelle precedenti fasi del giudizio la volontà di avvalersi del compromesso, non facendo neppure cenno della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)